Titolo I: Principi e scopi

Art. 1) Costituzione dell’associazione

È costituita la Federazione Nazionale dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano in sigla “FEDERBIM”, di seguito denominata Federazione, riconosciuta in Ente Morale con Decreto del Presidente della Repubblica di data 31.1.1964, n. 194.

Art. 2) Sede dell’associazione

La Federazione ha sede in Roma.
L’Organo direttivo ha facoltà di istituire filiali, succursali e uffici e di sopprimerli, nonché di trasferire la sede nell’ambito dello stesso Comune
.

Art. 3) Natura dell’associazione e valori

La Federazione è un’associazione senza scopo di lucro che promuove e valorizza i Consorzi di Bacino Imbrifero Montano e la loro attività, nonché gli Enti locali – non costituiti in Consorzio – ricadenti nei perimetri dei Bacini Imbriferi Montani e i Comuni rivieraschi.
La Federazione promuove la rappresentanza dei Consorzi e degli Enti locali partecipanti e tutela in ogni sede gli interessi generali dei Consorzi associati e, su specifico mandato, quelli dei singoli Consorzi ed Enti associati.
La Federazione collabora e promuove la collaborazione con altri Enti al fine di sviluppare e coordinare le iniziative per il perseguimento degli scopi istituzionali propri e dei propri associati.
La Federazione promuove i valori di preservazione dell’ambiente e delle risorse naturali, nonché il valore dell’autonomia degli Enti locali.

Art. 4) Scopi dell’associazione

Gli scopi della Federazione, nel rispetto del valore dell’autonomia dei Consorzi e dei consorziati, sono:

a) curare – presso ogni livello istituzionale – i diritti, le prerogative e gli interessi comuni dei propri associati e delle comunità che essi rappresentano;

b) coordinare l’attività dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano associati tra di loro e con gli altri Enti locali, al fine di vigilare e promuovere la piena applicazione della L. 959/53 e s.m. e la L.

228/12 contribuendo ad assicurare a tutti gli aventi diritto, anche non associati alla Federazione, la percezione del sovracanone BIM, nello spirito di favorire lo sviluppo socio – economico e territoriale degli Enti di piccole dimensioni e delle cosiddette aree interne;

c) promuovere l’organizzazione e la partecipazione a incontri, tavoli tecnici e altre forme organizzative volti all’assunzione di decisioni rilevanti in materia ambientale per i territori di riferimento;
d) prestare consulenza e assistenza e sostenere iniziative in campo socio culturale e socio – assistenziale verso i singoli Consorzi che ne facciano richiesta;
e) curare ed incentivare la partecipazione di tutti i Consorzi e degli Enti associati alla vita associativa della Federazione;
f) intraprendere iniziative e programmi, diffondere conoscenze e informazioni e realizzare tutte le attività ed i servizi necessari al fine della salvaguardia dei beni comuni e della promozione dell’utilizzo consapevole della risorsa idrica;
g) valorizzare e promuovere in termini generali gli aspetti di green economy e curare, in particolare, il riconoscimento del diritto al ristoro delle esternalità positive che l’ambiente naturale genera a favore dell’intera collettività e del sistema economico;
La Federazione può altresì estendere la propria assistenza ai Comuni non consorziati ricadenti nei perimetri dei Bacini Imbriferi Montani, ai Comuni rivieraschi nonché ai Consorzi BIM costituiti ma non operanti che ne facciano richiesta.
La Federazione inoltre è impegnata a garantire l’autonomia dei Comuni consorziati, i diritti delle popolazioni locali nonché la cura e la promozione dell’ambiente, in particolare montano.

Art. 5) Attività dell’associazione e forme del perseguimento degli scopi

La Federazione, al fine di perseguire meglio i propri scopi sociali, può costituire o partecipare a Enti, a Consorzi, Associazioni e Società.
La Federazione può promuovere, costituire o partecipare anche ad associazioni e organismi internazionali che perseguano i medesimi scopi o curino gli stessi interessi.


Titolo II: Soci e partecipazione

Art. 6) Requisiti per l’associazione

Possono essere soci della Federazione:

a) i Consorzi di Bacino Imbrifero Montano costituiti a norma della Legge 27/12/1953, n. 959;
b) gli Enti locali cui siano state attribuite in base alla normativa vigente o su base volontaria funzioni di Consorzi BIM;
c) gli Enti locali appartenenti ad un Bacino Imbrifero Montano non costituiti in Consorzio che abbiano conferito alla Federazione mandato per la riscossione dei sovracanoni.

Art. 7) Richiesta di associazione

Il Consorzio e i Comuni ricadenti in Bacini Imbriferi Montani non consorziati che chiedono di aderire alla Federazione devono allegare alla domanda la copia della delibera dell’Organo competente, copia dello Statuto e l’elenco delle cariche sociali.
L’adesione comporta l’accettazione del presente Statuto e il pagamento della quota annua associativa come determinata dall’Assemblea.
La quota annua associativa può essere trattenuta dalle somme riscosse dalla Federazione in nome e per conto degli associati.
Con la richiesta di associazione, i soci si impegnano a fornire la documentazione giustificativa dei sovracanoni incassati.

Art. 8) Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde:

a) per sopravvenuto scioglimento del Consorzio BIM;
b) per l’esercizio del recesso da notificarsi nelle forme di legge entro il 31/10 dell’anno precedente ed a valere nel successivo anno solare;
c) per inadempienza degli obblighi statutari, accertata con deliberazioni del Consiglio Direttivo. Contro tale deliberazione è ammesso il ricorso all’Assemblea dei soci della Federazione, entro 90 (novanta) giorni dalla notifica della decisione, da notificarsi nelle forme di legge;
d) per mancato pagamento della quota annua associativa.
Il recesso e, in ogni caso, la perdita della qualifica di socio non dà diritto a liquidazioni o diritti patrimoniali di sorta nei confronti della Federazione.


Titolo III: Organi della Federazione e loro elezione

Art. 9) Organi della Federazione

Sono Organi della Federazione:

a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente della Federazione;
d) l’Organo di controllo.
e) il Direttore della Federazione.

Art. 10) Decadenza degli Organi

La perdita per qualsiasi motivo del requisito che ha costituito il presupposto della nomina negli Organi della Federazione comporta l’automatica decadenza della carica rivestita presso la Federazione fatto salvo che il decaduto non presenti entro 30 giorni delega, come da art. 11 punto a) dello Statuto, da parte dello stesso Consorzio BIM.

Art. 11) L’Assemblea dei soci

All’Assemblea partecipano con diritto di voto capitario:
a) i Presidenti di ciascun Consorzio di Bacino Imbrifero Montano associato o un loro delegato;
b) i Presidenti degli Enti locali cui siano state attribuite in base alla normativa vigente funzioni di Consorzi BIM o un loro delegato.
c) i Rappresentanti – uno per la Regione Calabria ed uno per le Regioni Piemonte e Liguria – dei Comuni associati appartenenti ad un Bacino Imbrifero Montano non costituiti in Consorzio.
Le disposizioni circa la nomina di tali rappresentanti sono contenute nel Regolamento per il funzionamento degli Organi.
Ciascun partecipante all’Assemblea non potrà avere più di due deleghe oltre la propria. Ogni Consorzio ha diritto ad un voto.
Partecipano all’Assemblea dei soci con funzioni consultive, ma senza diritto di voto a meno che non siano delegati, gli ex Presidenti della Federazione.
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Assemblea, il quale determina l’ordine del giorno di comune accordo con gli altri organi esecutivi.
L’Assemblea dovrà, in ogni caso, essere convocata dal suo Presidente in seduta straordinaria ogni qualvolta ne faccia richiesta il Consiglio Direttivo o in forma scritta almeno un terzo dei soci.
In caso di impossibilità o rifiuto del Presidente di convocare l’Assemblea, provvede motivatamente il Presidente della Federazione.
L’Assemblea è validamente riunita, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza dei suoi membri e, in seconda convocazione, alla presenza di almeno un terzo dei membri; l’Assemblea delibera comunque a maggioranza dei presenti.
In assenza del suo Presidente, l’Assemblea è presieduta dal Consigliere più anziano di età. Le riunioni di Assemblea possono tenersi anche in videoconferenza.
Le modalità saranno definite da apposito regolamento.

Art.12) Compiti e funzioni dell’Assemblea

L’Assemblea:

a) elegge il Presidente dell’Assemblea tra coloro che ne hanno titolo;
b) determina gli indirizzi politico amministrativi della Federazione;
c) discute ed approva i bilanci preventivi e consuntivi;
d) determina l’ammontare delle quote associative annue;
e) elegge il Presidente della Federazione e i membri del Consiglio Direttivo tra i componenti dell’Assemblea;
f) elegge l’Organo di controllo;
g) decide su proposta del Consiglio Direttivo di acquisire partecipazioni in Enti pubblici e privati nonché in Società;
h) approva il regolamento di funzionamento degli Organi e il Regolamento amministrativo su proposta del Consiglio Direttivo;
i) ratifica le nuove adesioni proposte dal Consiglio Direttivo;

Art.13) Compiti e funzioni del Presidente dell’Assemblea

Il Presidente dell’Assemblea presiede le Assemblee della Federazione.
Il Presidente dell’Assemblea viene eletto in occasione del rinnovo delle cariche sociali per 5 anni con il compito di provvedere alla convocazione ordinaria dell’Assemblea d’intesa con il Consiglio Direttivo e fissandone contestualmente l’ordine del giorno.
Il Presidente dell’Assemblea partecipa al Consiglio Direttivo, con funzione consultiva.
In caso di impossibilità temporanea, le sue funzioni sono svolte dal Consigliere più anziano di età.

Art. 14) Mozione di sfiducia

La mozione di sfiducia riguardante il Presidente e il Consiglio Direttivo può essere presentata al Presidente dell’Assemblea da almeno 1/3 dei componenti di diritto dell’Assemblea.
La mozione di sfiducia deve essere sempre motivata.
Il Presidente dell’Assemblea deve convocare l’Assemblea per la votazione della mozione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento a protocollo della stessa.
La mozione è considerata approvata con la maggioranza assoluta dei voti dei componenti l’Assemblea.

Art. 15) Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente della Federazione e da un massimo di dodici Membri eletti dall’Assemblea.
Nel caso in cui sia vacante un seggio nel Consiglio direttivo si provvederà alla surroga del consigliere mediante elezione assembleare.
Il Consiglio Direttivo, compreso il Presidente dura in carica 5 anni, fatto salvo il regime di proroga sino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
I componenti del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.
Nell’ambito dei componenti del Consiglio Direttivo viene nominato, dal Presidente della Federazione, il Vicepresidente.
Di tale nomina viene data comunicazione all’Assemblea nella prima riunione utile.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente della Federazione e da lui convocato almeno una volta ogni due mesi.
Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente quando gliene facciano richiesta scritta e motivata almeno 1/3 dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
Il Consiglio Direttivo, compatibilmente con la composizione degli organi della Federazione, promuove la rappresentanza di genere.
Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche in videoconferenza. Le modalità saranno definite da apposito regolamento.

Art. 16) Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

a) cura l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea;
b) delibera sui provvedimenti particolari/puntuali tendenti all’attuazione degli scopi della Federazione;
c) predispone il bilancio di previsione e ne cura la gestione provvisoria fino all’approvazione dell’Assemblea;
d) approva lo schema di conto consuntivo da sottoporre all’Assemblea;
e) delibera in materia patrimoniale e finanziaria nel quadro del bilancio preventivo approvato dall’Assemblea;
f) nomina propri rappresentanti a ricoprire specifici incarichi interni ed esterni;
g) nomina e revoca il Direttore della Federazione, fissa la sua retribuzione e gli indica obiettivi e risultati;
h) provvede, per quanto non di competenza degli altri Organi, al buon andamento ed allo sviluppo della Federazione;
i) può attribuire e revocare, su proposta del Presidente, deleghe specifiche ad alcuni componenti al fine di meglio seguire particolari settori e questioni che riguardino l’attività della Federazione con l’obbligo di relazionare periodicamente al Consiglio Direttivo;
l) delibera su tutti gli argomenti non specificatamente riservati all’Assemblea;
m) nomina le Commissioni formate da tre componenti, tra cui il Presidente che viene eletto al suo interno.
Dopo tre assenze consecutive ingiustificate il componente automaticamente decade e il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione;
n) esamina le domande di nuove adesioni.

Art.17) Il Presidente della Federazione

Il Presidente della Federazione ha la rappresentanza legale della Federazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Presidente rappresenta la Federazione nei rapporti con le istituzioni ed i soci e i soggetti pubblici e privati che operano nei settori di produzione e distribuzione dell’energia elettrica.
Il Presidente con lo scopo di essere coadiuvato, può avvalersi di membri del Consiglio Direttivo con funzione istruttoria.

Art. 18) L’Organo di controllo

L’Organo di controllo funge anche da Revisore dei Conti.
I componenti dell’Organo di controllo sono eletti in numero massimo di tre dall’Assemblea, di cui almeno uno iscritto all’Albo dei Revisori contabili che svolgerà la funzione di Presidente, durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per un solo mandato e comunque decadono alla scadenza del Consiglio Direttivo.
Vigila, con cadenza periodica, sull’andamento contabile ed amministrativo della Federazione e ne riferisce all’Assemblea con la relazione annuale sul conto consuntivo.
Attua il controllo della gestione.
Esprime parere sulla proposta del bilancio di previsione.
I membri dell’Organo di controllo possono partecipare al Consiglio direttivo ogni qualvolta vengano invitati dal presidente della Federazione.

Art. 19) Il Direttore della Federazione

Il Direttore è responsabile della gestione dei procedimenti amministrativi della Federazione e segue l’attività degli Organi della stessa, sovrintende al regolare funzionamento degli Uffici, è responsabile del personale e ne coordina l’attività.
Il Direttore adotta gli atti gestionali ed è Organo della Federazione.
Dà attuazione agli indirizzi degli Organi politici e collabora con il Presidente al mantenimento dei rapporti con le autorità, gli Enti e le Istituzioni con cui la Federazione entra in relazione e rapporto.

Titolo IV: Disposizioni finanziarie, finali e transitorie

Art. 20) Entrate della Federazione

Le entrate della Federazione possono essere impegnate, oltre a permettere il funzionamento della stessa, al raggiungimento degli scopi di cui all’art. 3.
Le entrate sono costituite:
a) dalle quote associative annue;
b) da eventuali contributi, erogazioni, lasciti e donazioni;
c) da utili e proventi derivanti da partecipazioni e dalle gestioni finanziarie.
d) ricavi da servizi generati nei confronti degli enti associati e non, interessati all’applicazione della
L. 959/53 e della L. 228/12, e delle Pubbliche Amministrazioni connesse al raggiungimento degli scopi sociali della Federazione.

Art. 21) Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo presenta all’approvazione dell’Assemblea, riunita in seduta ordinaria, il conto consuntivo ed il preventivo della gestione annuale di norma entro il 30 aprile.
La Federazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 22) Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore.
Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.
Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’ufficio di cui all’art. 45 c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art. 9 secondo quanto previsto dall’art. 9 del d.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.


Norme transitorie e finali

Art. 23) Modifiche statutarie

Le eventuali modifiche al presente Statuto sono deliberate dall’Assemblea con il voto favorevole della metà più uno degli associati.

Art. 24) Coordinamento dei regolamenti

Il Consiglio Direttivo dovrà provvedere alle eventuali modifiche dei regolamenti inerenti il funzionamento degli Organi e Amministrativo da far approvare alla prima Assemblea utile entro e non oltre sei mesi.

Art. 25) Norme di chiusura

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme vigenti in materia di associazioni provviste di personalità giuridica e quelle del Codice civile.

Art. 26) Applicabilità delle nuove disposizioni

Le nuove disposizioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo all’approvazione assembleare.