Titolo I: Principi e scopi
Art. 1) Costituzione dell’associazione
È costituita la Federazione Nazionale dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano in sigla “FEDERBIM”, di seguito denominata Federazione, riconosciuta in Ente Morale con Decreto del Presidente della Repubblica di data 31.1.1964, n. 194.
Art. 2) Sede dell’associazione
La Federazione ha sede in Roma.
L’Organo direttivo ha facoltà di istituire filiali, succursali e uffici e di sopprimerli, nonché di trasferire la sede nell’ambito dello stesso Comune.
Art. 3) Natura dell’associazione e valori
La Federazione è un’associazione senza scopo di lucro che promuove e valorizza i Consorzi di Bacino Imbrifero Montano e la loro attività, nonché gli Enti locali – non costituiti in Consorzio – ricadenti nei perimetri dei Bacini Imbriferi Montani e i Comuni rivieraschi.
La Federazione promuove la rappresentanza dei Consorzi e degli Enti locali partecipanti e tutela in ogni sede gli interessi generali dei Consorzi associati e, su specifico mandato, quelli dei singoli Consorzi ed Enti associati.
La Federazione collabora e promuove la collaborazione con altri Enti al fine di sviluppare e coordinare le iniziative per il perseguimento degli scopi istituzionali propri e dei propri associati.
La Federazione promuove i valori di preservazione dell’ambiente e delle risorse naturali, nonché il valore dell’autonomia degli Enti locali.
Art. 4) Scopi dell’associazione
Gli scopi della Federazione, nel rispetto del valore dell’autonomia dei Consorzi e dei consorziati, sono:
a) curare – presso ogni livello istituzionale – i diritti, le prerogative e gli interessi comuni dei propri associati e delle comunità che essi rappresentano;
b) coordinare l’attività dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano associati tra di loro e con gli altri Enti locali, al fine di vigilare e promuovere la piena applicazione della L. 959/53 e s.m. e la L.
228/12 contribuendo ad assicurare a tutti gli aventi diritto, anche non associati alla Federazione, la percezione del sovracanone BIM, nello spirito di favorire lo sviluppo socio – economico e territoriale degli Enti di piccole dimensioni e delle cosiddette aree interne;
c) promuovere l’organizzazione e la partecipazione a incontri, tavoli tecnici e altre forme organizzative volti all’assunzione di decisioni rilevanti in materia ambientale per i territori di riferimento;
d) prestare consulenza e assistenza e sostenere iniziative in campo socio culturale e socio – assistenziale verso i singoli Consorzi che ne facciano richiesta;
e) curare ed incentivare la partecipazione di tutti i Consorzi e degli Enti associati alla vita associativa della Federazione;
f) intraprendere iniziative e programmi, diffondere conoscenze e informazioni e realizzare tutte le attività ed i servizi necessari al fine della salvaguardia dei beni comuni e della promozione dell’utilizzo consapevole della risorsa idrica;
g) valorizzare e promuovere in termini generali gli aspetti di green economy e curare, in particolare, il riconoscimento del diritto al ristoro delle esternalità positive che l’ambiente naturale genera a favore dell’intera collettività e del sistema economico;
La Federazione può altresì estendere la propria assistenza ai Comuni non consorziati ricadenti nei perimetri dei Bacini Imbriferi Montani, ai Comuni rivieraschi nonché ai Consorzi BIM costituiti ma non operanti che ne facciano richiesta.
La Federazione inoltre è impegnata a garantire l’autonomia dei Comuni consorziati, i diritti delle popolazioni locali nonché la cura e la promozione dell’ambiente, in particolare montano.
Art. 5) Attività dell’associazione e forme del perseguimento degli scopi
La Federazione, al fine di perseguire meglio i propri scopi sociali, può costituire o partecipare a Enti, a Consorzi, Associazioni e Società.
La Federazione può promuovere, costituire o partecipare anche ad associazioni e organismi internazionali che perseguano i medesimi scopi o curino gli stessi interessi.
Titolo II: Soci e partecipazione
Art. 6) Requisiti per l’associazione
Possono essere soci della Federazione:
a) i Consorzi di Bacino Imbrifero Montano costituiti a norma della Legge 27/12/1953, n. 959;
b) gli Enti locali cui siano state attribuite in base alla normativa vigente o su base volontaria funzioni di Consorzi BIM;
c) gli Enti locali appartenenti ad un Bacino Imbrifero Montano non costituiti in Consorzio che abbiano conferito alla Federazione mandato per la riscossione dei sovracanoni.
Art. 7) Richiesta di associazione
Il Consorzio e i Comuni ricadenti in Bacini Imbriferi Montani non consorziati che chiedono di aderire alla Federazione devono allegare alla domanda la copia della delibera dell’Organo competente, copia dello Statuto e l’elenco delle cariche sociali.
L’adesione comporta l’accettazione del presente Statuto e il pagamento della quota annua associativa come determinata dall’Assemblea.
La quota annua associativa può essere trattenuta dalle somme riscosse dalla Federazione in nome e per conto degli associati.
Con la richiesta di associazione, i soci si impegnano a fornire la documentazione giustificativa dei sovracanoni incassati.
Art. 8) Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si perde: